Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che contiene le disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Gli obiettivi e la gestione della sicurezza.
Il decreto era stato già preannunciato dal comma 2 dell’articolo 11 del Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 come modificato dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Dunque ampiamente in ritardo rispetto alle previsioni, il decreto del 14 luglio approva una nuova regola tecnica di prevenzione incendi aggiornando le disposizioni del Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e semplificando i requisiti antincendio per le strutture che hanno un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Entriamo nel dettaglio del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale dando informazioni sul campo di applicazione (art.1).
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’articolo 2 riporta poi gli obiettivi.
Secondo il decreto, ai fini della prevenzione incendi, “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
E per raggiungere tali obiettivi è approvata (Art. 3) la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
Senza dimenticare che (Art. 4) le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 (la regola tecnica) si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate dal decreto “anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%”.
È fatta salva tuttavia la facoltà, per il responsabile delle attività “di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni”.
Ci soffermiamo sulla “Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto” (Allegato 1) che contiene molte indicazioni: dalle caratteristiche costruttive alle misure per l’evacuazione, dai mezzi di estinzione degli incendi alla gestione della sicurezza.
Riguardo alla gestione della sicurezza la regola tecnica indica che il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in materia e in edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.
Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza, si dovrà prevedere:
- l'installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.
Inoltre il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
Devono poi essere pianificate - ed indicate nel piano di emergenza - le procedure per l'assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell'emergenza. E a ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie. Anche in ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
Tratto da www.puntosicuro.it