Perché “lavoratore” non diventi sinonimo di “paziente” impariamo a prevenire, controlliamo gli effetti che i fattori di rischio determinano sulla salute dei collaboratori.
Chi è sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria ?
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo
Queste le varie tipologie di visite:
-
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
-
visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
-
visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
-
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) - per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico
competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo; -
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
-
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa
La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.
I giudizi possono essere di:
-
idoneità;
-
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
-
inidoneità temporanea;
-
inidoneità permanente.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il nostro Studio è in grado di attivare ogni tipo di sorveglianza sanitaria e di organizzare le visite mediche presso i nostri ambulatori o presso il domicilio del Cliente.