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Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la Sorveglianza Sanitaria è “… l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa…”. Tale disposizione si applica anche all’interno degli Istituti scolastici, in riferimento al personale dipendente e talvolta agli studenti.
Sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) è indicato un livello di rischio tale da determinarne l’obbligo o quantomeno la necessità.
Sorveglianza Sanitaria significa sostanzialmente “visita medica del lavoratore” che può essere di varie tipologie:
La Sorveglianza Sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.
I giudizi possono essere di:
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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