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Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, la Sorveglianza Sanitaria è “… l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello  stato  di  salute  e  sicurezza dei lavoratori,  in  relazione  all’ambiente  di  lavoro,  ai  fattori di rischio  professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa…”. Tale disposizione si applica anche all’interno degli Istituti scolastici, in riferimento al personale dipendente e talvolta agli studenti.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA

CHI È SOTTOPOSTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori e gli equiparati (ad es. studenti), per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) è indicato un livello di rischio tale da determinarne l’obbligo o quantomeno la necessità.

Sorveglianza Sanitaria significa sostanzialmente “visita medica del lavoratore” che può essere di varie tipologie:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) – per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa.
 

La Sorveglianza Sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA

AG.I.COM. E LA SORVEGLIANZA SANITARIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Lo Studio AG.I.COM.  è in grado di attivare ogni tipo di sorveglianza sanitaria e di organizzare le visite mediche presso i suoi ambulatori o presso il domicilio del Cliente.

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Sorveglianza Sanitaria

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